Cosa contiene il verbale di contravvenzione inerente una violazione per la sicurezza nei luoghi di lavoro?
Pubblichiamo oggi copia di un verbale di contravvenzione e relativa prescrizione a seguito di un controllo ispettivo da parte del Uopsal.
Nella parte superiore possiamo notare l’identificazione del soggetto a cui vengono contestate le mancanze riscontrare in fase ispettiva. Proprio in merito all’identificazione del datore di lavoro dedicheremo un articolo specifico, alla luce di alcune riflessioni nate in merito alla verifica di alcune visure camerali indicanti 3 soci con medesimi poteri. Tale situazione mette in luce una moltiplicazione delle figure penalmente rilevanti ed una possibile sanzione “per ognuna di esse”. In soldoni questo significa una sanzione “a testa” e non, come molti possono pensare, una divisione in tre parti.
In questo caso possiamo notare come vi sia la presenza di un singolo datore di lavoro identificato tramite la presa visone della visura camerale.
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A pagina due invece troviamo invece gli articoli di legge ai quali in verbale si riferisce, in questo caso art. 18 co. 1 lett. g) Obblighi del DL in merito all’invio dei lavoratori alle visite mediche previste qualora vi sono rischi per la salute.
Il verbale prescrive quindi anche un termine ultimo, fissato per il giorno 20/05/2015 entro il quale si dovrà eliminare la violazione sopra riportata. In pratica quindi entro la data indicata i lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria dovranno essere sottoposti a visita medica. Dell’avvenuta visita dovrà quindi essere informato il Uopsal allegando i giudizi di idoneità alla mansione dei lavoratori.
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In merito ai citati art. 347 c.p.p. e D.Lgs 758/94 dedicheremo un’ulteriore articolo di approfondimento, analizzando la posizione del contravventore in relazione all’estinzione della contravvenzione mediamente il pagamento in sede amministrativa della somma di denaro comunicata a seguito della notizia di avvenuta prescrizione della violazione.