L’articolo 8 del Decreto Legge 30 dicembre 2015, n. 2014 (Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 2015) il cosiddetto “Milleproroghe”, ha prorogato, rispetto alla data del 31 dicembre 2015, l’applicazione delle sanzioni relativa al mancato utilizzo del SISTRI che si applicheranno quindi a partire dal 1° gennaio 2017.
Nel 2016 si ripresenta la medesima situazione del 2015 e quindi non sono modificate le condizione alla base della valutazione sull’utilizzo o meno del SISTRI.
Non sono stati modificati invece gli obblighi, e le relative sanzioni, inerenti l’iscrizione e il versamento dei diritti annuali; i diritti di iscrizione relativi al 2016, a meno di future modifiche, dovranno quindi essere versati entro il 30 aprile 2016.
In concreto, il “milleproroghe 2016” estende a tutto il 2016 il periodo transitorio del “doppio binario” durante il quale continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi “cartacei” di cui agli articoli 188, 189, 190 e 193 del TUA (D.Lgs. n. 152/2006), nel testo previgente alle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 205/2010, nonchè le relative sanzioni.
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