L’infortunio in itinere: il tragitto casa/lavoro
Mettiamo subito le cose in chiaro: l’infortunio “In Itinere” non va confuso con quello occorso sulla strada quando si svolge attività lavorativa. Per capirci l’infortunio al camionista è un normale infortunio avvenuto in attualità di lavoro.
Quindi cosa si intende per infortunio in itinere?
L’infortunio “In Itinere” è quindi l’infortunio che accade al lavoratore mentre si sta recando e mentre ritorna dal lavoro, oppure quello di collegamento tra due luoghi di lavoro o il luogo di lavoro e quello di abituale consumazione dei pasti (laddove non vi sia una mensa aziendale).
E’ possibile che vi siano esclusioni?
Certamente si. Ha fatto “scalpore” il post del Milanese Imbruttito sulla vicenda dell’impiegata che cade in pausa caffè e per la Cassazione non è infortunio sul lavoro (clicca qui per l’articolo completo). Una sentenza ha accolto il ricorso dell’Inail contro l’impiegata alla quale era stata riconosciuta tutela assicurativa per essersi procurata un trauma al polso mentre lasciava l’ufficio per andare a bere un caffé.
Uso del mezzo privato: si purché necessitato
Si, proprio così. L’uso del mezzo privato (la macchina per capirci) è possibile solamente al verificarsi di queste situazioni:
- il mezzo è fornito o prescritto dal datore di lavoro per esigenze lavorative;
- il luogo di lavoro è irraggiungibile con i mezzi pubblici oppure è raggiungibile ma non in tempo utile rispetto al turno di lavoro;
- i mezzi pubblici obbligano ad attese eccessivamente lunghe o comportano un rilevante dispendio di tempo rispetto all’utilizzo del mezzo privato;
- la distanza della più vicina fermata del mezzo pubblico, dal luogo di abitazione o dal luogo di lavoro, deve essere percorsa a piedi ed è eccessivamente lunga.
In sostanza se invece c’è la coincidenza tra uso del mezzo pubblico e lavoro, questo significa che l’infortunio in itinere occorso con la macchina NON verrà indennizzato.
Interruzioni e deviazioni del percorso: che fare?
Sappiamo che interruzioni e deviazioni devono sempre essere necessitate. Ovvero:
- quelle effettuate in seguito a una direttiva del datore di lavoro;
- dovute a causa di forza maggiore (ad esempio, un guasto meccanico);
- quelle dovute a esigenze essenziali e improrogabili (ad esempio, il soddisfacimento di esigenze fisiologiche);
- quelle effettuate per adempiere ad obblighi penalmente rilevanti (ad esempio, per prestare soccorso a vittime di incidente stradale);
- effettuate per esigenze costituzionalmente rilevanti (ad esempio, per accompagnare i figli a scuola);
- le brevi soste che non alterano le condizioni di rischio (esempio: fermarsi per bisogni fisiologici)
Se vado al lavoro in bici?
I ciclisti possono stare tranquilli. La norma stabilisce, nell’ottica di una maggiore tutela dell’ambiente, che l’uso della bicicletta sarà sempre necessitato (salvo ovviamente i casi di interruzione e deviazione non necessitati).
A proposito della pausa caffè…
Già la Cass n. 6088/1995 stabiliva che: la consumazione della colazione o caffè NON è assimilabile alla consumazione del pasto principale e quindi esclusiva la copertura assicurativa.
E la fantomatica “mezz’ora”?
Non esiste nessun riferimento nella normativa alla copertura assicurativa nella prima mezz’ora per recarsi al lavoro. Diciamo che questa informazione la si sente spesso ma non trova nessun fondamento normativo, quindi rimane una “diceria” non corretta.
Infortunio in itinere, cosa deve fare un lavoratore e un’azienda?
Il lavoratore deve avvisare immediatamente il proprio datore di lavoro. L’azienda dovrà quindi provvedere ad effettuare la denuncia infortunio entro 48 ore.
Per informazioni sulla gestione dell’infortunio in itinere: