Collaboratore familiare in agricoltura: premessa
Parlando di collaboratore familiare in agricoltura viene subito alla mente il D.Lgs 276/2003, di cui all’Art. 74. Prestazioni che esulano dal mercato del lavoro, troviamo la seguente definizione:
1. Con specifico riguardo alle attività agricole non integrano in ogni caso un rapporto di lavoro autonomo o subordinato le prestazioni svolte da parenti e affini. Sino al quarto grado in modo meramente occasionale o ricorrente di breve periodo, a titolo di aiuto, mutuo aiuto, obbligazione morale senza corresponsione di compensi, salvo le spese di mantenimento e di esecuzione dei lavori.
Cosa significa in parole povere? Le prestazioni svolte da parenti ed affini entro al quarto grado, non integrano alcun tipo di lavoro autonomo o subordinato.
Collaborazione familiare: a che prezzo?
Le prestazioni dovranno essere rese a titolo gratuito e di mutuo aiuto, in quanto si tratta appunto di lavoro occasionale e non di lavoro continuativo. A tal proposito alleghiamo circolare del Ministero: Collaboratore familiare in agricoltura. A tal proposito rimandiamo anche direttamente al sito Confagricoltura per ulteriori approfondimenti: clicca qui.
Quali novità per i collaboratori familiari in agricoltura?
L’articolo 105 del decreto “Cura Italia”, prevede l’estensione fino al sesto grado per le prestazioni in ambito agricolo rese da parenti ed affini all’agricoltore. Questo significa che si è passati dal quarto grado, fino al sesto grado, ampliando la platea di parenti ed affini che possono materialmente fornire una mano all’agricoltore.
Per informazioni collaboratori familiari in agricoltura: