DPCM 22 marzo 2020: Aggiornamento sospensione e aziende aperte
Alla luce del recente provvedimento emanato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, il DPCM 22 marzo 2020, che va ad aggiungersi ai precedenti Decreti volti ad attuare misure urgenti di contenimento del contagio sull’interno territorio nazionale, vogliamo fornire alcune delucidazione per i datori di lavoro.
Cosa prevede il nuovo DPCM? Il “nuovo” DPCM, cha va ad aggiungersi a quelli già emanati, si focalizza sulla sospensione delle attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di alcune specifiche attività contenute nel suo allegato 1. Oltre alla regolamentazione, sull’intero territorio nazionale, delle attività lavorative, il DPCM 22 marzo 2020 prevede anche delle restrizioni sugli spostamenti.
Quali attività lavorative sono soggette alla sospensione? L’articolo 1 del DPCM 22 marzo 2020 prevede che siano sospese tutte le attività lavorative, industriali e commerciali, non essenziali o funzionali a garantire un servizio alla collettività, o che non facciano parte della filiera produttiva volta a realizzare beni utili e di prima necessità .
Quali attività sono consentite? Sono, di fatto, consentite tutte le attività che sono strettamente funzionali ad assicurare la continuità della filiere delle attività riportate all’interno dell’allegato 1, nonché dei sevizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali. Sono sempre consentite le attività di produzione, trasporto, commercializzazione di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari. Il DPCM inoltre prevede l’apertura per tutte quelle attività ritenute funzionali a fronteggiare l’emergenza. Chiaramente per le attività consentite vanno adottate tutte le misure, previste del precedente DPCM del 14 marzo 2020, per evitare il diffondersi del virus ed il contagio dei lavoratori. Ovviamente tutte le forme di lavoro agile (smart working) vanno incentivate.
Per le attività che non rientrano nell’allegato 1, ma che risultano essere fondamentali per la filiera lavorativa, è fatta possibilità di apertura previa richiesta e comunicazione al Prefetto: per tali tipologie di attività si dovranno seguire le indicazioni riportate sul sito del commissariato del governo: clicca qui
E per le attività a ciclo continuo? Sono consentite le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo, previa comunicazione al Prefetto, qualora dalla chiusura dell’attività vi sia un serio e concreto rischio di danno all’impianto o un elevato pericolo di incidenti. Il Prefetto potrà “rigettare” la richiesta, e prevede la sospensione, qualora non vi siano le condizioni di rischio. per tali tipologie di attività si dovranno seguire le indicazioni riportate sul sito del commissariato del governo: clicca qui
Gli effetti del DPCM sono immediati per le aziende soggette a sospensione? Il Decreto prevede che per le aziende le cui attività sono sospese abbiano tempo fino al 25 marzo 2020 in modo da poter completare le lavorazioni in corso o la spedizione di merci in giacenza.
Le disposizioni da che data hanno vigore e fino a quando? Le disposizione del DPCM producono effetto dalla data del 23 marzo 2020 e sono efficaci fino al 03 aprile 2020. Le stesse si applicano, cumulativamente a quelle del DPCM 11 marzo 2020 nonché a quelle previste dall’ordinanza del Ministero della Salute del 20 marzo 2020.
In calce alleghiamo l’elenco delle attività consentite come indicato nell’allegato 1 del DPCM 22 marzo 2020.