La formazione lavoratori interinali è prerogativa dell’agenzia interinale o dell’azienda utilizzatrice?
Ricordiamo prima di tutto che il datore di lavoro deve assicurare ad ogni lavoratore una formazione congrua secondo quanto previsto dagli accordi stato regione, sia per la formazione generale e specifica, sia per le attrezzature di lavoro in uso ai lavoratori.
I lavoratori interinali…di chi sono dipendenti?
I lavoratori interinali sono dipendenti dell’agenzia interinale, che però ovviamente vanno a prestare il proprio lavoro presso l’azienda utilizzatrice.
L’art. 21 del D.Lgs 276/2003 prescrive che sul contratto di somministrazione di lavoro venga sempre riportata la presenza di rischi per la salute e la sicurezza riscontrati dall’azienda per la quale il lavoratore andrà a svolgere la mansione.
Queste informazioni sono importanti, affinché l’agenzia interinale le possa redigere sul contratto di assunzione del lavoratore.
Formazione lavoratori interinali: come fare nel concreto?
L’art. 23 del del D.Lgs 276/2003 indica che sia il somministratore (quindi l’agenzia interinale) ad informare sui rischi per la sicurezza connessi alle attività produttive, indicato anche che il contratto di somministrazione può prevedere che tale obbligo sua adempiuto dall’utilizzatore.
In sostanza se che ricava che il legislatore lasci la facoltà ad impresa somministrarice ed utilizzatore di accordarsi in fase contrattuale su chi debba ricadere gli effetti della formazione dei lavoratori interinali.
Formazione lavoratori interinali: cosa fare?
Consigliamo sempre di verificare in fase contrattuale questi aspetti formativi, per non trovare brutte sorprese in caso di controlli ed ispezioni a seguito di infortuni. Inoltre consigliamo di demandare la formazione “parte generale” all’agenzia, completando poi il modulo specifico internamente all’azienda, in modo che sia più dettagliato con le procedure di sicurezza della realtà aziendale.
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