Può il Datore di Lavoro optare per percorsi formativi più brevi?
Oramai tutti sappiamo che gli accordi stato regioni hanno definito un “monte ore” minimo da effettuare in funzione della classificazione Ateco dell’azienda. Abbiamo quindi tre fasce di rischio, Basso, Medio ed Alto al quale fanno seguito un numero stabilito di ore di formazione obbligatoria.
Analizzando alcune sentenze possiamo avere un’idea sull’importanza rivestita nei processi di formazione, anche in funzione della loro durata, oltre che al loro effettivo recepimento da parte del destinatario.
CS Sez. III Sentenza 40605 del 1/10/2013: Nel confermare la condanna di un DL per la violazione dell’obbligo di formazione in quanto la formazione fornita a un lavoratore straniero mediante due incontri di undici minuti ciascuno non era adeguata. Appare evidente in questo caso come “fosse onere dell’imputato accertare se le procedure scritte di movimentazione consegnate ai lavoratori fossero comprese e recepite dagli stessi”.
CS Sez. IV Sentenza 3292 del 22/01/2013: La Sev. IV sottolinea l’esiguità di un corso di formazione di un’ora, e la conseguente assenza di un effettiva attività informativa e formativa.
In entrambi i casi ci troviamo di fronte ad un uso della formazione ampiamente sottostimato e ridotto all’essenziale tramite incontri formativi al limite del fasullo. Analizzando la seguente sentenza possiamo però ricavare un dato importante:
CS Sez. IV Sentenza 1226 del 18/01/2011: “Il DL ha il preciso dovere di non limitarsi ad assolvere normalmente il compito di informare i lavoratori sulle norme antinfortunistiche previste, ma deve attivarsi e controllare sino alla pedanteria, che tali norme siano assimilate dai lavoratori nella ordinaria prassi di lavoro”.
Appare quindi evidente che il requisito temporale assume rilevanza qualora siano realmente conciliati gli obblighi formativi in capo al DL, mentre risulta limitante una formazione temporale in linea con gli accordi stato regioni ma carente dal punto di vista della reale formazione del lavoratore.
Il caso potrebbe riguardare l’utilizzo di attrezzature di lavoro particolari, che richiedono ad esempio la conoscenza di specifiche procedure di sicurezza per il loro funzionamento o manutenzione. Proprio in questi casi la formazione non si conclude con il termine del corso (di 4, 8 o 12 ore), ma deve necessariamente proseguire con le istruzioni dettagliate al lavoratore.